Tutto quello che c’è da sapere prima di fare un acquisto e cosa fare in caso
di ripensamento
Come
difendersi negli acquisti online
Il ruolo di una commessa graziosa e spigliata sarà
difficilmente sostituito dalla freddezza spersonalizzata di un carrello
elettronico in un negozio virtuale. Negli acquisti online sfiducia soprattutto
l’assenza di un interlocutore in carne e ossa a cui affidare l’interpretazione
dei nostri capricci nell’acquisto di un articolo, un negoziante capace di
consegnare la merce immediatamente dopo l’acquisto e di cambiarla con mille
scuse qualora presenti qualche difetto.
In pochi sanno però che il
legislatore ha inteso garantire la posizione di sfavore del consumatore dalle
compravendite online troppo smaliziate strutturando un’articolato sistema di
difese grazie al quale gli acquirenti dal web possono ritenersi garantiti.
Nella normativa dell’e-commerce, ciò che riguarda i consumatori più da
vicino è il decreto legislativo n. 185 del 1999 che ha disciplinato la
cosiddetta “vendita a distanza“, cioè quella in cui il contratto si
conclude mediante una tecnica di comunicazione che non prevede la presenza
fisica simultanea del fornitore e dell’acquirente consumatore. È il caso della
vendita telefonica, per corrispondenza e anche tramite internet.
Anzitutto
la legge impone un obbligo di informazione a carico del professionista che
decida di proporre i propri prodotti online: ciò per supplire alla carenza
di un referente fisico capace di rendere consapevole e trasparente l’acquisto.
Il consumatore deve essere edotto dell’identità e dell’indirizzo del
professionista stesso, delle caratteristiche essenziali, del prezzo del bene o
del servizio oggetto della proposta, delle spese di consegna e delle modalità di
pagamento. Infine, deve essere ricordata al consumatore l’esistenza del
diritto di recesso dal contratto e devono essere chiarite le modalità e i
tempi di restituzione del bene in caso di esercizio dello stesso.
Il diritto
di recesso o di ripensamento non si applica però ai contratti di fornitura di
generi alimentari e di uso domestico, né ai contratti di fornitura di servizi
relativi all’alloggio e ai trasporti se la data di esecuzione è determinata,
come avviene nella maggior parte dei casi. In queste ipotesi sarà cura del
fornitore avvertire il consumatore dell’esclusione del recesso fin
dall’informativa iniziale.
Se il professionista omette una delle informazioni
sul recesso nella mail di conferma dell’ordine, il termine per l’esercizio del
ripensamento passa da dieci giorni a tre mesi dalla conclusione del contratto
oppure dal ricevimento dell’articolo, a seconda che si acquistino servizi o
beni.
Il rispetto delle norme poste a tutela dell’acquirente online sono
volte a creare una cultura di fiducia verso lo strumento elettronico quale
metodo di negoziazione: anche per raggiungere questo scopo, è prevista
l’irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore e sono inflitte
sanzioni amministrative di natura pecuniaria per le violazioni delle regole più
importanti.
Da ultimo, è prevista la legittimazione delle associazioni di
consumatori ad agire in tutela degli interessi collettivi afferenti ai
consumatori stessi. A queste associazioni ci si può rivolgere per ottenere
maggiori informazioni. Questi sono gli indirizzi elettronici delle
principali:
l’ACU: www.acu.it;
l’ADUC: www.aduc.it,
l’ADICONSUM: www.adiconsum.it;
Il CODACONS: www.codacons.it.
Se infine volete leggere direttamente alla fonte le
informazioni, potete trovare il decreto legislativo 185/1999
all’indirizzo:
www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/99185dl.htm.
Il pagamento con carta di credito
Tra le disposizioni a tutela del consumatore, va annoverato
anche l’obbligo a carico dell’istituto di emissione della carta di credito di
riaccreditare le somme eccedenti rispetto alla somma pattuita, allorché il
consumatore dimostri di aver convenuto un prezzo inferiore. A tal fine conviene
sempre stampare la pagina web dove si precisano tutte le condizioni di
pagamento.
Quando un contratto online può dirsi concluso?
Secondo le regole generali dettate dal codice civile, un contratto si
conclude quando l’offerente, nel nostro caso il professionista, viene a
sapere che il destinatario della proposta ha aderito. Ciò vale anche per i
contratti online, ma il professionista deve confermare al consumatore di aver
ricevuto la sua accettazione inviando una conferma scritta, anche tramite la
posta elettronica.
Come si esercita il diritto di recesso
Se la merce che vi è stata consegnata non vi soddisfa, oppure
avete cambiato idea, potete inviare una raccomandata con ricevuta di
ritorno all’indirizzo indicato dal fornitore entro dieci giorni dal
ricevimento e nessuno potrà chiedervi più niente: le uniche spese che
dovrete sostenere sono quelle di restituzione del bene. Potete trovare un
modello di lettera, da adattare inserendo il riferimento al decreto legislativo
185/1999, all’indirizzo: www.aduc.it/nuovo/pagframe/SOSmodulistica.htm.
Lo spamming
Vi sarà capitato di leggere messaggi
indesiderati di pubblicità nella vostra casella di posta elettronica. Si chiama
‘spamming’, da una telefilm inglese di Monty Pyton in cui le invasive scatolette
di una misteriosa marca, la ‘spam’, popolavano ogni scaffale. La legge impone
il consenso dell’interessato per questo tipo di tecniche di
comunicazione.